Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
del 24 giugno 1902 (Stato 1° settembre 2023)
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
Art. 27
1 Se nell’esercizio di un impianto a corrente forte o a corrente debole, sia esso di proprietà privata o pubblica, vien uccisa o ferita una persona, il gestore dell’impianto è responsabile del danno causato, se non può provare che l’infortunio è dovuto sia a forza maggiore, sia a colpa o a negligenza di terzi, sia infine a colpa grave dell’ucciso o del ferito.
2 La responsabilità sussiste nella stessa misura per il danno causato alle cose, non però pel caso d’interruzione dell’esercizio.