Legge federale
|
Art. 29
Le indennità per danni derivanti da un incendio causato dall’esercizio di un impianto elettrico, sono regolate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni85. 85[RU 5 577, 11 490, 24718art. 103 cpv. 1. RU 27377disp. trans., 53189 in fine, art. 18 disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII]. Ora: dalle disposizioni del CO (RS 220). Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 25 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |