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Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
del 24 giugno 1902 (Stato 1° settembre 2023)
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
Art. 29
Le indennità per danni derivanti da un incendio causato dall’esercizio di un impianto elettrico, sono regolate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni85.
85[RU 5 577, 11 490, 24718art. 103 cpv. 1. RU 27377disp. trans., 53189 in fine, art. 18 disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII]. Ora: dalle disposizioni del CO (RS 220). Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 25 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.