Legge federale
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Art. 30
Se nascono dei danni dall’incontro di varie linee elettriche, le imprese ne sono responsabili in solido. Il danno si ripartisce in parti eguali fra le varie imprese interessate, eccetto che non sia provato che la colpa è imputabile a una o all’altra di dette imprese, o che queste non abbiano concluso delle convenzioni in deroga al principio della ripartizione in parti uguali. Tali convenzioni possono esser stipulate anche anticipatamente. |