Legge federale
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Art. 32
1 Il gestore dell’impianto a corrente forte o a corrente debole ha l’obbligo di dare avviso immediatamente all’autorità locale dichiarata competente dall’articolo 4 della legge federale del 23 marzo 187786 sul lavoro nelle fabbriche, di ogni infortunio personale di qualche importanza, nonché di ogni danno rilevante cagionato a cose appartenenti a terzi. 2 Quest’autorità avvia senza indugio un’inchiesta ufficiale sulla causa e le conseguenze dell’infortunio e può farsi assistere da esperti nei casi importanti. Informa dell’infortunio il Governo cantonale, affinché ne dia comunicazione al DATEC.87 86[RU 3 241. CS 8 3 art. 95 cpv. 1]. Ancorchè le disp. cit. non siano state riprese nella legislazione federale, il presente articolo è sempre applicato. 87 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |