Legge federale
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Art. 15k
In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione delle zone di pianificazione quale dato acquisito36 ai sensi dell’articolo 15h capoverso 2 e quella dei corridoi di pianificazione ai sensi dell’articolo 15i capoverso 3. 36 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |