1 Per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l’articolo 4 capoverso 3 occorre un’approvazione dei piani.
2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani è:
- a.39
- l’Ispettorato;
- b.
- l’UFE40 per impianti per cui l’Ispettorato non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte;
- c.
- l’autorità competente secondo la legislazione pertinente per gli impianti destinati esclusivamente o principalmente al traffico ferroviario o filoviario.
3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’impresa nell’adempimento dei suoi compiti.41
5 I piani di progetti che necessitano di un piano settoriale possono essere approvati solamente una volta conclusa la procedura del piano settoriale.42
6 La procedura di approvazione dei piani per impianti collettivi è eseguita dall’autorità competente per l’approvazione della parte principale dell’impianto.
7 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo dell’approvazione dei piani nonché facilitazioni procedurali.43
38 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
39 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 30 set. 2016 sull’energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
40 Nuova espr. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
41 Nuovo testo del per. giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).
42 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).
43 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).