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Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
1 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196854 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani.55 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr56 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.57
3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
53 Introdotto dal n. I 8 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).