Legge federale
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Art. 18c70
1 Nelle zone riservate, tra allineamenti nonché tra allineamenti e impianti a corrente forte non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia contraria al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti presi ai fini della manutenzione o dell’eliminazione di pericoli o effetti nocivi. 2 Dopo aver consultato l’impresa, l’UFE può autorizzare eccezionalmente ulteriori provvedimenti se il proprietario fondiario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta. 3 Nelle zone riservate determinate o richieste, e all’interno degli allineamenti determinati o richiesti, le imprese possono eseguire atti preparatori. L’articolo 15 LEspr71 si applica per analogia. 70 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |