Legge federale
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Art. 28
1 Se l’impianto elettrico si compone di più parti esercitate da imprenditori differenti, la responsabilità spetta:
2 Se l’esercente della parte dove si è verificato il danno vien citato in giudizio, egli ha diritto di regresso contro l’esercente la parte dell’impianto dove si è prodotta la causa del danno. |