Legge federale
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Art. 35
Se può esser provato che l’ucciso o il ferito, o la persona lesa nella sua proprietà, si erano posti a contatto coll’impianto elettrico commettendo un atto illecito o violando scientemente delle prescrizioni di sicurezza (ammonimenti, divieti, ecc.), non si potrà domandare il risarcimento dei danni nel senso degli articoli 27 e 28 della presente legge, nemmeno nel caso che l’infortunio sia avvenuto senza colpa del danneggiato. |