Legge federale
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Art. 3788
Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni89 sugli atti illeciti. 88 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 25 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). |