Legge federale
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Art. 3b13
1 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
2 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi. 3 Può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione, il controllo o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante. 13 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). |