Legge federale
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Art. 56111
1 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, disattende una norma della presente legge o di una pertinente ordinanza o una decisione ufficiale presa in virtù di norme siffatte, è punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi. 2 Rimane riservato il rinvio a giudizio in virtù degli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero112. 111Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857; FF 1971 I 727). |