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Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE)1
1 Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 30 apr. 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2480; FF 1996 III 1201).
1 La legge federale del 22 marzo 1974114 sul diritto penale amministrativo è applicabile. L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente legge nonché dell’esecuzione delle decisioni è:
a.
per quanto riguarda l’articolo 55 capoverso 1 lettere a e b, l’UFE;
b.
per quanto riguarda l’articolo 55 capoverso 1 lettere c e d, l’Ufficio federale delle comunicazioni.
2 Il DATEC può, per quanto riguarda le infrazioni di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a e b nonché all’articolo 56, affidare l’inchiesta e, per gradi, anche il giudizio all’Ispettorato.
3 Il capoverso 1 si applica per analogia per determinare l’autorità amministrativa competente secondo l’articolo 56.
4 Se nella costruzione o nell’esercizio di ferrovie o di altre imprese di trasporto pubbliche concessionarie, è commessa, a tenore dell’articolo 55 capoverso 1 lettere a e b nonché dell’articolo 56, un’infrazione che ricade nell’ambito delle competenze dell’autorità di vigilanza delle ferrovie, l’azione penale è promossa su denuncia di questa autorità. La competenza a procedere si determina secondo l’articolo 88a della legge federale del 20 dicembre 1957115 sulle ferrovie.
113Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).