Legge federale
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Art. 1
1 La presente legge è applicabile alle imprese di pubblici trasporti in quanto si servano di filobus (trolleybus). 2 Per filobus, nel senso della presente legge, s’intende il veicolo che circola sulla via pubblica senza guida di rotaie e che è azionato da un motore alimentato dalla corrente di una linea di contatto. Nei casi dubbi, il Consiglio federale decide su l’applicazione della presente legge. 3 Sono riservate le disposizioni contrarie di accordi internazionali applicabili ai filobus. |