Legge federale
|
Art. 14
1 Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l’esame dei conducenti di filobus. 2 La licenza di condurre è rilasciata dall’autorità cantonale competente. 3 Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all’autorità di vigilanza. |