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Art. 37a Procedura di conteggio semplificata
1Per le piccole rimunerazioni ottenute da un’attività lucrativa dipendente, l’imposta è riscossa a un’aliquota dello 0,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l’imposta nell’ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 20052 contro il lavoro nero. L’imposta sul reddito risulta così saldata. 2L’articolo 88 capoverso 1 lettera a si applica per analogia. 3Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS. 4La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all’importo della deduzione d’imposta. Essa trasferisce all’autorità fiscale competente le imposte incassate. 5Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l’articolo 88 capoverso 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS. 6Il Consiglio federale disciplina i particolari; in tal ambito tiene conto degli articoli 88 e 196 capoverso 3.3 1 Introdotto dall’all. n. 4 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). |