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Art. 99a Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:
2L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi. 3Il DFF precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura. 1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603). |