|
Art. 38 Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza
1 Le prestazioni in capitale secondo l’articolo 22, come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un’imposta annua intera. 1bis L’imposta è fissata per l’anno fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi corrispondenti.108 2 L’imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 capoversi 1, 2 e 2bis, primo periodo.109 3 Le deduzioni sociali non sono ammesse.110 108 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). 109 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349). |