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Art. 70 Ricavo netto da partecipazioni
1 Il ricavo netto da partecipazioni secondo l’articolo 69 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È fatto salvo l’articolo 207a.144 2 Non sono ricavo da partecipazioni:
3 Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell’utile netto imponibile (art. 58 e segg.).147 4 Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:
5 Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c’è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi degli articoli 62, 69 e 70.150 6 Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934151 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti:
144 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). 145 Abrogata dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). 146 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). 147 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). 148 Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). 149 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). 150 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963). 151 RS 952.0 152 Introdotto dal n. I 1 della LF del 14 dic. 2018 sul calcolo della deduzione per partecipazioni in caso di banche di rilevanza sistemica, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 1207; FF 2018 1013). BGE
147 II 155 (2C_132/2020) from 26. November 2020
Regeste: Auslegung von Art. 62 Abs. 4 DBG (Art. 28 Abs. 1ter StHG). Art. 62 Abs. 4 DBG ist eine steuerrechtliche Berichtigungsbestimmung. Sie ermöglicht, beim steuerbaren Gewinn der geprüften Periode nicht begründete Abschreibungen oder Wertberichtigungen aus einem früheren Steuerjahr aufzurechnen, soweit sie sich auf die in Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG erwähnten Beteiligungen beziehen. Die Aufrechnung kann Abschreibungen oder Wertberichtigungen betreffen, die sich als nicht mehr begründet erweisen oder es nie waren. Analogie mit Art. 63 Abs. 2 DBG (E. 10). |
