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Art. 95 Beneficiari di prestazioni previdenziali dell’impiego pubblico 177
1 I beneficiari domiciliati all’estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un’istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l’imposta su tali prestazioni. 2 L’aliquota dell’imposta è stabilita all’1 per cento dei proventi lordi nel caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è calcolata secondo l’articolo 38 capoverso 2. 177 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3). |