Art. 104 Organizzazione 196
1 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta dirige e sorveglia l’applicazione e l’esecuzione uniforme della presente legge. L’articolo 103 capoverso 1 è applicabile per analogia. 2 Per la tassazione delle persone giuridiche, ciascun Cantone designa un solo ufficio. 3 Ogni Cantone istituisce una commissione cantonale di ricorso in materia di imposte. 4 L’organizzazione delle autorità cantonali d’esecuzione è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti. Se un Cantone non può prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni del caso. 196 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20131345; FF 2012 4229). |