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Art. 116 Notificazione
1 Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici. 2 Se il contribuente è d’ignota dimora o se egli dimora all’estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone. |