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Art. 139 Rimedi giuridici
1 Contro una decisione in materia d’imposta alla fonte, l’interessato può presentare reclamo secondo l’articolo 132. 2 Se la ritenuta alla fonte su cui verte il litigio è fondata sul diritto federale e su quello cantonale, il diritto cantonale può prevedere nelle sue disposizioni d’esecuzione che la procedura di reclamo e quella di ricorso alla commissione cantonale di ricorso siano disciplinate giusta le disposizioni della procedura cantonale determinanti per l’impugnazione e il riesame di una decisione relativa all’imposta cantonale riscossa alla fonte. |