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Art. 144 Spese
1 Le spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente. 2 Le spese sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della commissione cantonale di ricorso. 3 La commissione cantonale di ricorso può rinunciare all’addossamento delle spese se circostanze particolari lo giustificano. 4 L’articolo 64 capoversi 1 a 3 della legge federale del 20 dicembre 1968228 sulla procedura amministrativa si applica per analogia all’assegnazione di ripetibili. 5 L’importo delle spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso è stabilito dal diritto cantonale. 228RS 172.021 |