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Art. 162 Riscossione provvisoria e riscossione definitiva
1 L’imposta federale diretta è riscossa conformemente alla tassazione. Se all’atto della scadenza la tassazione non è ancora stata operata, l’imposta è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d’imposta, l’ultima tassazione o l’importo presumibilmente dovuto. 2 Le imposte riscosse provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva. 3 Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme eccedenti sono restituite. Il DFF stabilisce in quale misura questi importi fruttano interessi. |