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Art. 188 Procedura
1 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 186 e 187, denunzia il fatto all’autorità competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorità persegue successivamente anche il delitto in materia d’imposta federale diretta. 2 La procedura è retta dalle norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007276 (CPP).277 3 Se l’autore è condannato a una pena detentiva per il delitto fiscale cantonale, il delitto commesso in materia d’imposta federale diretta è punito con una pena detentiva complementare; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo gli articoli 78–81 della legge del 17 giugno 2005278 sul Tribunale federale.279 4 L’AFC può chiedere l’apertura di un procedimento penale.280 276 RS 312.0 277 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 278 RS 173.110 279 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764). 280 Nuovo testo giusta l’all. 1n. II 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |