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Art. 196 Quota della Confederazione
1 I Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d’imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.289 1bis Accordano ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell’abrogazione degli articoli 28 capoversi 2–5290 e 29 capoverso 2 lettera b291 della legge federale del 14 dicembre 1990292 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.293 2 Versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del mese successivo. 3 Compilano un conteggio annua delle imposte federale dirette riscosse alla fonte. 289 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). 290 RU 1991 1256, 1998 669 291 RU 1991 1256, 1995 1449 292 RS 642.14 293 Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). |