|
Art. 205bbis Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 marzo 2008 302
Alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2008 sono applicabili le disposizioni sul ricupero d’imposta del diritto anteriore. 302 Originarioart. 220a. Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079). |