Art. 36
1 L’imposta per un anno fiscale è:
2 Per i coniugi viventi in comunione domestica, l’imposta annua ammonta a:
2bis Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modoè ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.105 3 L’imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa. 103 Nuovo testo giusta l’art. 2 cpv. 1 dell’O del DFF del 2 set. 2013 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3027). 104 Nuovo testo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O del DFF del 2 set. 2013 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3027). 105 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l’art. 2 cpv. 3 dell’O del DFF del 2 set. 2013 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3027). |