Art. 39
1 Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori. 2 Il DFF adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all’indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante lo stato dell’indice il 30 giugno prima dell’inizio del periodo fiscale. L’adeguamento è escluso se l’andamento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effettuata sulla base dell’ultimo adeguamento.113 3 ...114 113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349). 114 Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 453; FF 2009 1349). |