Art. 58 In generale
1 Costituiscono utile netto imponibile:
2 L’utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1. 3 Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza. 128 Per. abrogato dal n. I 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). |