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Art. 94 Creditori ipotecari
1 Le persone, domiciliate all’estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi in Svizzera, devono l’imposta sugli interessi loro versati. 2 L’aliquota dell’imposta è stabilita al 3 per cento dei proventi lordi. |