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Art. 122
1 Le autorità di tassazione compilano un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengono a giorno. 2 Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo. 3 Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati. |