Art. 126 Altra collaborazione
1 Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. 2 Deve segnatamente fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari. 3 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all’articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dagli articoli 957–958f CO224.225 226 225 Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20159;FF 2013 7239). 226 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949; FF 1999 4457). |