Art. 13 Responsabilità e responsabilità solidale
1 I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli. 2 La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti. 3 Con il contribuente rispondono solidalmente:
4 L’amministratore dell’eredità e l’esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell’imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze. |