|
Art. 15
1 Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200720 sullo Stato ospite sono esentate dall’imposta nella misura prevista dal diritto federale.21 2 In caso d’assoggettamento parziale si applica l’articolo 7 capoverso 1. 21 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). |