Art. 153 Procedura
1 L’avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente. 1bis Se nessun procedimento penale per sottrazione d’imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell’avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.242 2 La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o proseguita contro gli eredi. 3 Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni su i principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso. 242 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d’imposta e del procedimento penale per sottrazione d’imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 20072973; FF 2006 36973715). |