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Art. 16
1 Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. 2 Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato. 3 Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. |