Art. 165 Esecuzione forzata
1 Se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva. 2 Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l’esecuzione può essere promossa senza precedente diffida. 3 Nella procedura d’esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell’applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva. 4 Non è necessario indicare i crediti d’imposta negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori. |