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Art. 42 Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio
1 I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati conformemente all’articolo 9 capoverso 1 per l’intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio. 2 In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale. 3 Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, sino al giorno del decesso entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1). Per il resto del periodo fiscale, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. L’articolo 40 capoverso 3 si applica per analogia. |