|
Art. 96 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato
1 I beneficiari domiciliati all’estero di prestazioni di istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata devono l’imposta su queste prestazioni. 2 L’aliquota di imposta è stabilita all’1 per cento dei proventi lordi; per le prestazioni in capitale essa viene calcolata giusta l’articolo 38 capoverso 2. |