Art. 14 Imposizione secondo il dispendio 14
1 Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul dispendio se:
2 I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. 3 L’imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all’estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:15
4 L’imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36). La riduzione di cui all’articolo 36 capoverso 2bis, secondo periodo, non è applicabile.17 5 In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all’aliquota applicabile al reddito complessivo, l’imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 3 lettera d, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall’altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione. 6 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)18 adegua l’importo di cui al capoverso 3 lettera a all’indice nazionale dei prezzi al consumo. L’articolo 39 capoverso 2 si applica per analogia.19 14 Nuovo testo giusta il n. I I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2013 779; FF 2011 5433). 15 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). 16 Nuovo testo giusta l’art. 5 dell’O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 493). 17 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). 18 Nuovo termine giusta il n. I 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20159;FF 2013 7239). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 19 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). |