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Art. 89a Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta 177
1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 83 capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all’articolo 89 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta. 2 La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente. 3 Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza. 4 Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari. 5 È applicabile l’articolo 89 capoversi 5 e 6. 177 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603). |