Art. 9 Coniugi; partner registrati; figli sotto l’autorità parentale 7
1 Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni. 1bis Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l’unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell’unione domestica registrata.8 2 Il reddito dei figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, è cumulato con quello del detentore dell’autorità parentale. 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). 8 Introdotto dall’all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |