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Art. 106 Appartenenza economica 208
1 L’imposta federale diretta in virtù dell’appartenenza economica viene riscossa dal Cantone nel quale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale si verificano:
2 Se le condizioni di cui all’articolo 4 o 51 si verificano in più Cantoni, l’imposta è riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti. 3 È fatto salvo l’articolo 107. 208 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279). |