Art. 107 Imposta alla fonte 209
1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l’imposta alla fonte come segue:
2 Se il lavoratore di cui all’articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. 3 Il debitore della prestazione imponibile versa l’imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. 4 Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
5 Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. 209 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603). |