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Art. 110 Obbligo del segreto
1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli atti ufficiali. 2 L’informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale. |