Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 121 Prescrizione del diritto di riscossione
1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. 2 La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3. 3 Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato. |